Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 15/04/2014 Cc. (dep. 14/05/2014) Rv. 259191 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di riesame trasmessa dall'Ufficio ricevente a quello territorialmente competente via "telefax" - Decorrenza del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Individuazione - Dalla data della ricezione del fax nella cancelleria del giudice competente.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 cod. proc. pen., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo "telefax" dall'Ufficio ricevente, il quale attesti l'intervenuta trasmissione dell'originale dell'atto, ex art. 64, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo "telefax" perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell'originale trasmesso per posta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)