Sez. 1, Sentenza n. 29671 del 17/06/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 226142 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Preclusione all'applicazione di misure cautelari per lo stesso fatto prima dell'eventuale revoca della sentenza - Nozione di "identità del fatto" con riguardo ai reati permanenti.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
Il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di prova, a carico di soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Pertanto, quando trattisi di reati permanenti quali, in particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione per la quale vi è stata sentenza di non luogo a procedere sia stata formulata a "contestazione chiusa", cioè con indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituendo fatto diverso il ritenuto protrarsi di tale condotta al di là della data finale, può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta revoca della suddetta declaratoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 436 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)