Sez. 6, Sentenza n. 45889 del 04/11/2011 Cc. (dep. 07/12/2011) Rv. 251369 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Successiva applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetto prosciolto - Reato permanente in epoca successiva al proscioglimento - Possibilità - Condizioni - Previa revoca della sentenza di non luogo a procedere - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
Nell'ipotesi di reati permanenti, per i quali l'incolpazione sia stata formulata con cosiddetta "contestazione chiusa", ossia con l'indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituisce fatto nuovo e diverso il protrarsi della condotta al di là della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sicché può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta la revoca della pronuncia di proscioglimento. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)