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Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 12/09/1970 (Rv. 347148 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - DISCIPLINA - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - IMPUGNAZIONI TARDIVE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347148-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - DISCIPLINA - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - IMPUGNAZIONI TARDIVE - PRECLUSIONE.*

Dall'insieme delle Disposizioni contenute negli artt 331, 333, 343 e 344 cod proc civ, si ricava che il criterio secondo il quale, una volta proposta da una delle parti impugnazione in via principale, tutte le altre parti, ove lo vogliano possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale, si riferisce alle impugnazioni incidentali vere e proprie e non gia alle impugnazioni che vengono proposte per un interesse autonomo della parte (cd impugnazioni incidentali autonome), ricorrenti sia nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia diretta contro una delle parti, diversa da quella che ha proposto impugnazione principale (eccettuato il caso di cause inscindibili in fase di impugnazione), sia quando l'impugnazione riguardi un capo della pronuncia impugnata diverso da quello che abbia formato oggetto dell'impugnazione principale e che non sia con questo in rapporto di connessione o di dipendenza, in modo che debba essere escluso che l'interesse alla impugnazione incidentale nasca dall'impugnazione principale. (Conf 227'68, mass n 331123 V 1010'67 e 441'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)