Sez. 6, Sentenza n. 4125 del 10/11/1995 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 204010 - 01
Giudice - Ricusazione - Decisione | Di manifesta infondatezza - Ricorso per Cassazione - Rito da adottarsi - È quello di cui all'art. 611 cod. proc. pen. - Erronea applicazione della procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen. nell'emissione del provvedimento impugnato - Rilevanza - Esclusione.
Giudice - Ricusazione - Decisione
Il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento che abbia ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione, deve essere deciso in camera di consiglio a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., anche se la pronuncia impugnata sia stata adottata con erronea applicazione del rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)