Sez. 1, Sentenza n. 5251 del 29/09/1999 Cc. (dep. 08/11/1999) Rv. 214390 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Decisione sul merito della ricusazione - Ricorribilità per cassazione - Forma di trattazione del ricorso - È quella camerale senza intervento di difensori.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
Il ricorso per cassazione proponibile, per il richiamo contenuto nell'art.41, comma 3, c.p.p., all'art.127 stesso codice, anche contro l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, va trattato, in difetto di specifica disciplina, nelle forme previste dall'art.611, comma 1, c.p.p., e quindi in camera di consiglio, senza intervento di difensori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)