Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014 (Rv. 633216 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice - Riunione o separazione - Natura ordinatoria del provvedimento - Sindacabilità in sede di gravame - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103 com. NaN, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)