Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17506 del 26/07/2010 (Rv. 614893 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | CERTALEX - Scelta processuale che ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente - Responsabilità dell'avvocato - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente. È, pertanto, manifestamente infondato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360 bis e 375 cod. proc. civ., il ricorso col quale si censuri la sentenza di merito che abbia fatto applicazione del suddetto principio (Nella fattispecie la negligenza professionale è consistita nella instaurazione di un giudizio ordinario invece di un ricorso monitorio nonostante l'idonea prova scritta del credito. Principio affermato ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)