Sez. 2, Sentenza n. 20869 del 28/10/2004 (Rv. 577870 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Avvocato - Adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente - Configurabilità della responsabilità - Adozione di tali mezzi su sollecitazione del cliente - Ininfluenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la responsabilità professionale dell'avvocato per avere questi proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva deciso la causa di merito, così esponendo il cliente alla soccombenza nelle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)