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Sez. L, Sentenza n. 5871 del 03/11/1980 (Rv. 409679 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE - VIOLAZIONE - LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ISPETTORE DI PRODUZIONE DELLE ASSICURAZIONI).*
Stato
decisa il 1980-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409679-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE - VIOLAZIONE - LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ISPETTORE DI PRODUZIONE DELLE ASSICURAZIONI).*

La clausola pattizia relativa al raggiungimento del minimo di produzione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato non puo assumere il valore di elemento condizionante la stessa esistenza del sinallagma contrattuale, ma costituisce un elemento contrattuale, sia pure rilevante, ai fini della concreta valutazione della giusta causa o del giustificato motivo del recesso. Pertanto, l'inadempimento di tale clausola puo giustificare il recesso del datore di lavoro in quanto integri gli estremi dello scarso rendimento del lavoratore, che si verifica quando la produzione del lavoro sia sproporzionata a quella normalmente data dal lavoratore in relazione al tipo di attivita svolta ed e connessa ad una Mancanza di zelo o di attaccamento del lavoratore al proprio compito. L'Onere della prova dello scarso rendimento che sia fatto valere come giusta causa o giustificato motivo di recesso incombe al datore di lavoro (art 5 legge 15 luglio 1966 n 604). (nella specie il giudice del merito ha escluso lo scarso rendimento per inadempimento della clausola del raggiungimento del minimo di produzione da parte di un ispettore di produzione delle assicurazioni sul rilievo che l'impegno promesso non poteva essere raggiunto a seguito del trasferimento del lavoratore dal settore delle polizze di grossa entita a quello delle polizze popolari e familiari che, pur richiedendo un piu gravoso Onere lavorativo, davano minor gettito di capitale assicurato per la modestia dei loro importi unitari).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)