Sez. L, Sentenza n. 3089 del 05/05/1983 (Rv. 427994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - OBBLIGHI DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - SCARSO RENDIMENTO - PROVA - ONERI DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - OBBLIGHI DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - SCARSO RENDIMENTO - PROVA - ONERI DEL DATORE DI LAVORO.*
Il contratto di lavoro impone alle parti prestazioni corrispettive sicché all'Obbligo del datore di lavoro di remunerare il lavoratore corrisponde l'Obbligo di quest'ultimo di mettere a disposizione dell'imprenditore in maniera effettiva e proficua le sue energie lavorative, con la conseguenza che la volontaria trasgressione di uno di questi obblighi dà all'imprenditore il diritto di rifiutare la retribuzione in relazione all'inesecuzione o alla sola parziale esecuzione della prestazione dovuta dal lavoratore. In ogni caso, però, il datore di lavoro che intenda far valere lo scarso rendimento come causa di inadempimento, ancorché parziale, degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, non può limitarsi a provare solo il mancato conseguimento del risultato atteso ma deve provare, oltre alla sua oggettiva esigibilità, che la causa del minore rendimento della prestazione deriva da negligenza del lavoratore nell'espletamento della prestazione lavorativa. (V 5871/80, mass n 409679; (V 3432/79, mass n 399847).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)