Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 04/05/1990 (Rv. 466999 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORME DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IPOTECA A GARANZIA DI MUTUO CONCESSO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - MUTUO CAMBIARIO - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - MANCANZA DI ANNOTAZIONE DELL'IPOTECA SUI TITOLI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORME DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IPOTECA A GARANZIA DI MUTUO CONCESSO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - MUTUO CAMBIARIO - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - MANCANZA DI ANNOTAZIONE DELL'IPOTECA SUI TITOLI.*
Il beneficio della riduzione dell'imposta ipotecaria, previsto dall'art. 18 della legge 2 luglio 1949 n. 408 con riguardo all'ipoteca a garanzia di mutuo concesso per la costruzione di case di abitazione non di lusso, trova applicazione anche nel caso di mutuo cambiario, tranne che sia stata eseguita la formalità di annotazione dell'ipoteca sui titoli (art. 2839 cod. civ.), poiché in tal caso la garanzia ipotecaria è suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli contemplati dalla citata norma, per effetto della sua inerenza al diritto cartolare e della conseguente trasferibilità con la girata del titolo. (Conf 813/82, mass n 418629; (Conf 140/81, mass n 410540; (Conf 372/78, mass n 389672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2831, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)