diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12685 del 05/06/2014 (Rv. 631139 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE | Rinunzia agli effetti di un testamento - Accordo tra tutti i coeredi - Necessità - Forma.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631139-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE

Per la valida rinunzia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)