Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 13/05/1983 (Rv. 428163 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - COMPETENZA DEL PRETORE - IN GENERE - CAUSE RELATIVE ALLA PROROGA DI VALORE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL CONCILIATORE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - COMPETENZA DEL PRETORE - IN GENERE - CAUSE RELATIVE ALLA PROROGA DI VALORE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL CONCILIATORE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO.*
In tema di locazione di immobili urbani, nella normativa anteriore all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'art. 6 della legge 1 maggio 1955 n. 368, il quale devolve al pretore le cause relative al diritto alla proroga il cui valore ecceda la Competenza del conciliatore, fissa un'ipotesi di Competenza funzionale ed inderogabile, comprensiva di tutte le controversie che investano istituti propri del regime vincolistico, ancorché previsti da leggi successive. Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, consistente nel mancato e ritardato pagamento del canone, resta sottratta alle comuni regole di Competenza, per essere devoluta, in applicazione della citata norma, alla cognizione del pretore, qualora richieda che il giudice indaghi e si pronunci sull'esistenza e gravità dell'inadempimento, secondo i criteri posti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841. (Conf 2646/80, mass n 406389).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)