Sez. 1, Sentenza n. 4049 del 24/04/1987 (Rv. 452832 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, la tesi del convenuto, secondo la quale la madre, nel periodo del concepimento, avrebbe avuto rapporti carnali anche con uomini diversi (cosiddetta "exceptio plurium concubentium"), non configura eccezione in senso proprio, ma allegazione di una situazione potenzialmente idonea ad infirmare il dato, favorevole all'attore, della relazione intima fra la madre ed il preteso padre. La dimostrazione per testi di tale situazione, pertanto, traducendosi in una prova contraria, non può essere offerta in grado d'appello, dopo l'assunzione in primo grado dei testimoni indicati dall'attore sulla predetta relazione. (V 134/81, mass n 410532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)