Sez. 1, Sentenza n. 134 del 08/01/1981 (Rv. 410532 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA PATERNITA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM E DELLA RELATIVA PROVA - INAMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA PATERNITA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM E DELLA RELATIVA PROVA - INAMMISSIBILITA.*
L'art 345 cod proc civ, consentendo di proporre in appello nuove eccezioni ed ammettendo, quindi, la possibilita di provarle con tutti i mezzi consentiti dalla legge, ancorche di essi si sia gia avvalsa la controparte in primo grado, postula che si tratti di un'eccezione in senso tecnico-giuridico, ipotesi che non ricorre, con la conseguente inammissibilita per difetto di novita della prova relativa, quando sia proposta in appello dal convenuto soccombente in un giudizio di dichiarazione di paternita naturale la cd exceptio plurium concubentium, la quale ha in realta lo scopo di infirmare l'efficacia dei fatti precedentemente provati dalla controparte. (V 3508/80, mass n 407343; (V 2333/80, mass n 406019; (V 1525/80, mass n 405091; (V 1377/62, mass n 252211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)