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Sez. 5, Sentenza n. 17046 del 26/08/2004 (Rv. 576558 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta alla fonte sugli interessi bancari, a titolo di imposta - Ex art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 - Contrasto con gli artt 3 e 53 Cost.- Per disparità di trattamento tra Stato e Regioni in relazione alle entrate proprie di queste - Esclusione - Contrasto con il Titolo V, Parte II, Cost. modificato dalla Legge Cost. n. 3 del 2003 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576558-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte sui redditi, il principio secondo cui anche le Regioni sono assoggettate al pagamento dell'imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973, non viola né l'art. 3 né l'art. 53 né il Titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale n. 1 del 2003, in relazione alla disparità di trattamento tra Stato e Regione, derivante dal fatto che oggetto dell'imposta sarebbero sole le entrate <proprie> della Regione. Infatti, la tesi della parità assoluta degli enti territoriali è incompatibile sia con il livello diverso di territorialità sia con le funzioni nazionali della persona giuridica Stato sia con l'attribuzione a tale persona di funzioni ordinamentali, mentre il prelievo tributario dello Stato sulle risorse proprie degli enti pubblici territoriali minori è giustificato dallo svolgimento della persona giuridica Stato di compiti satisfattivi di interessi comuni a tutti i soggetti dell'ordinamento (difesa, relazioni internazionali, giustizia, ordine pubblico, determinati servizi pubblici) e quindi anche agli enti pubblici di livello progressivamente inferiore (Regioni, province, Comunità intermedie, Comuni). Inoltre, con riferimento alla nuova disciplina degli artt. 117 e 119 Cost., a prescindere dall'irretroattività delle norme costituzionali di organizzazione (affermata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 376, 422 e 507 del 2002 e successive), resta il fatto che il sistema finanziario e tributario degli enti locali richiede, in via transitoria, secondo quanto ha precisato la sentenza n. 37 del 2004, interventi di attuazione del legislatore statale, il quale dovrà fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed enti locali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2003 num. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)