Sez. 1, Sentenza n. 10298 del 08/09/1992 (Rv. 478668 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Realizzazione di impianti industriali nel Mezzogiorno ex d.P.R. n. 1523 del 1967 - Espropriazione disposta in favore di un consorzio di sviluppo - Liberazione delle aree o loro cessione a terzi non seguita dall'installazione degli impianti - Attuazione dello scopo di pubblica utilità - Esclusione - Diritto dell'espropriato alla retrocessione del bene - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione
Con riguardo ad espropriazione disposta, in favore di un Consorzio di sviluppo, per la realizzazione di impianti industriali nel Mezzogiorno, secondo le previsioni del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (e successive modificazioni), la mera liberazione delle aree, ovvero la loro cessione a terzi, non seguita dall'effettiva installazione di detti impianti (nel termine all'uopo fissato), non integra attuazione dello scopo di pubblica utilità perseguito con l'espropriazione stessa, e, quindi, non osta, ai sensi dell'art. 147 del citato decreto, all'esercizio da parte dell'espropriato del diritto potestativo di ottenere, con sentenza costitutiva e previa determinazione del prezzo, la retrocessione del bene (cioè un ritrasferimento "ex nunc" del bene medesimo, con la conseguenziale non configurabilità di pretese risarcitorie per la mancata disponibilità di esso nel periodo antecedente).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)