Sez. 1, Sentenza n. 771 del 27/01/1998 (Rv. 511953 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Momento di efficacia del ritrasferimento del bene, in caso di mancato accordo sulla retrocessione - Individuazione - Sentenza parziale di retrocessione priva della determinazione del prezzo - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Constatata impossibilità della retrocessione - Risarcimento del danno derivante all'espropriato - Spettanza - Determinazione - Criteri - Riferimento alla differenza fra il valore venale del bene al momento della sentenza definitiva ed il prezzo in ipotesi dovuto per la retrocessione calcolato alla stessa suddetta data - Necessità - Utilizzo dei criteri di valutazione già seguiti in sede di determinazione dell'indennità di esproprio - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In caso di retrocessione giudiziale del bene espropriato, l'effetto "ex nunc" del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva che, nel difetto dell'accordo delle parti, determini il prezzo della retrocessione, poiché solo con questa pronuncia - di natura costitutiva - viene meno il titolo legittimante la proprietà e il possesso dell'espropriante. E se la stessa sentenza, contestualmente, constati l'impossibilità della concreta attuazione del diritto alla retrocessione (perché illecitamente il bene è stato fatto oggetto di un'occupazione irreversibile "sine titulo", o per altra ragione) in quello stesso momento prende vita il correlativo diritto del retrocessionario al risarcimento che non sorge insieme al diritto (potestativo) alla retrocessione, né è da questo assorbito, ma ne rimane distinto, ed è solo consequenziale al suo utile esercizio, se la restituzione del bene risulti impossibile. Da ciò - fra l'altro - consegue: 1) che è in riferimento a questo stesso momento della sentenza che opera il ritrasferimento, che va determinato il prezzo della retrocessione, da determinarsi sulla base di quegli stessi criteri legali ed astratti alla stregua dei quali si procedette alla determinazione dell'indennità di esproprio; 2) che, nell'ipotesi in cui sia stata constatata l'impossibilità di attuazione del diritto alla retrocessione, il prezzo virtuale - calcolato nel modo ora detto - va assunto come termine di riferimento e comparazione per l'accertamento del pregiudizio subito, dall'espropriato, per non aver potuto riacquistare in retrocessione il bene al prezzo suddetto; 3) che, in tale ultima ipotesi, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo convenzionale nel suddetto modo determinato); valori di comparazione da riferirsi entrambi - necessariamente - al medesimo suddetto momento della sentenza e da esprimersi - perciò - in moneta omogenea; 4) che, nel caso in cui i due valori suddetti si rivelino coincidenti, l'unico credito risarcitorio riconoscibile a favore del retrocessionario si riveli quello corrispondente all'ammontare di quei danni che egli provi di avere risentito per effetto della mancata disponibilità del bene e del mancato conseguimento dei particolari vantaggi che ne sarebbero conseguiti.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)