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Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 14/04/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172683 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172683-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INDIVIDUAZIONE.*

Al procedimento di prevenzione si applicano le norme e i principi generali stabiliti dal codice di procedura penale pertanto in Sede di appello รจ consentito al giudice di rilevare i vizi del decreto emesso in primo grado e provvedere direttamente alla loro eliminazione senza pronunciare al di fuori dei casi tassativamente previsti (art. 522 cod. proc. pen.), l'annullamento con rinvio al primo giudice. (V mass n 143918; (V mass n 101753).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)