Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 14/04/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172683 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INDIVIDUAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - APPELLO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INDIVIDUAZIONE.*
Al procedimento di prevenzione si applicano le norme e i principi generali stabiliti dal codice di procedura penale pertanto in Sede di appello รจ consentito al giudice di rilevare i vizi del decreto emesso in primo grado e provvedere direttamente alla loro eliminazione senza pronunciare al di fuori dei casi tassativamente previsti (art. 522 cod. proc. pen.), l'annullamento con rinvio al primo giudice. (V mass n 143918; (V mass n 101753).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)