Sez. 1, Ordinanza n. 605 del 16/05/1966 Cc. (dep. 20/06/1966) Rv. 101753 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE - AUTORITA COMPETENTE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - CONTRADDITTORIO, DIRITTO DI DIFESA, LIMITE DEVOLUTIVO DELLE IMPUGNAZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE - AUTORITA COMPETENTE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - CONTRADDITTORIO, DIRITTO DI DIFESA, LIMITE DEVOLUTIVO DELLE IMPUGNAZIONI.*
Le misure di prevenzione non sono applicate dalla autorita amministrativa, ma sono affidate all'autorita giudiziaria che procede alla loro irrogazione attraverso un procedimento che inizia con la contestazione della proposta del questore all'interessato, si svolge con il rito dei procedimenti in camera di consiglio, ammette il diffidato a svolgere le proprie difese, personalmente o a mezzo di avvocato o procuratore, e termina con un provvedimento motivato sottoposto al controllo sia della Corte di appello che della Corte di Cassazione. Tutto cio costituisce un vero e proprio procedimento giurisdizionale, come tale soggetto ai canoni fondamentali del processo penale: in esso operano i principi della contestazione dell'accusa, del diritto di difesa, del doppio grado di giurisdizione e del divieto della reformatio in peius, quando non vi sia impugnazione del PM.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)