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Sez. 2, Sentenza n. 12341 del 26/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217426 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA | Immediatezza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217426-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA

In tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, cod. pen. non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza". (Fattispecie relativa ad illecito impossessamento, avvenuto in provincia di Firenze, di un'autovettura, guidata sino a Cassino, dove il conducente, autore del furto, fu costretto a fermarsi dalla polizia stradale per un illecito concernente la sua condotta di guida e usò resistenza ai pubblici ufficiali che gli avevano intimato l'alt; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, in ragione del numero delle ore trascorse fra i due episodi, escluso che nell'episodio ricorresse un'ipotesi di rapina impropria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)