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Sez. 2, Sentenza n. 13369 del 07/01/2011 Cc. (dep. 01/04/2011) Rv. 249872 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Opposizione - Infondatezza ritenuta dal giudice - Ordine di deporre - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249872-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE

Non è ricorribile per cassazione, nè altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordini che lo stesso deponga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)