Sez. 2, Sentenza n. 13369 del 07/01/2011 Cc. (dep. 01/04/2011) Rv. 249872 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Opposizione - Infondatezza ritenuta dal giudice - Ordine di deporre - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE
Non è ricorribile per cassazione, nè altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordini che lo stesso deponga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)