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Sez. 6, Sentenza n. 9866 del 11/02/2009 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242700 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Segreto professionale - Omesso avvertimento al testimone della facoltà di astenersi - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242700-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ

L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 2 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)