Sez. 6, Sentenza n. 36056 del 30/09/2025 Ud. (dep. 05/11/2025) Rv. 288918-01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Decisione sulla domanda risarcitoria - Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 - Applicabilità ai fatti pregressi - Sussistenza - Ragioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non è previsto che il giudice, a seguito del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda risarcitoria, si producono anche con riguardo ai fatti pregressi, trattandosi di disciplina di natura processuale, incidente esclusivamente sugli effetti civili della decisione e, come tale, soggetta al principio del "tempus regit actum".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)