Sez. 6, Sentenza n. 19567 del 11/04/2024 Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286477-01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di appello che applica l’art. 131-bis, cod. pen. - Conseguenze sulle statuizioni civili - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)