Sez. U, Sentenza n. 10689 del 27/10/1993 (Rv. 484084 - 01)
Usi civici - Impugnazioni - Reclami | Alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma - Impugnazione delle decisioni del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Utilizzabilità del gravame avverso i capi delle decisioni di rigetto delle eccezioni volte a resistere alla pretesa commissariale circa la demanialità del suolo - Estensione.
Usi civici - Impugnazioni - Reclami
Il reclamo (ex artt. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 3 della legge 10 luglio 1930 n. 1078), da proporsi alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma per impugnare le decisioni del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, è gravame utilizzabile - con esclusione, quindi, del ricorso per cassazione ex art. 111, che costituisce rimedio residuale, consentito solo avverso quelle statuizioni che, "ratione materiae", si sottraggano alla esperibilità dell'altro - anche avverso i capi di tali decisioni, che risolvendo contestazioni circa la "qualitas soli", rigettino eccezioni volte a resistere alla pretesa commissariale circa la demanialità del suolo, non rilevando in contrario che siffatto rigetto sia avvenuto attraverso espressa declaratoria di nullità del titolo giudiziale cui il privato affidi la propria resistenza (nella specie, la sentenza di accertamento di avvenuta usucapione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)