Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 28/03/1977 (Rv. 384862 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il capoverso dell'art 1419 cod civ, riguardante la nullita parziale del contratto, si applica quando una clausola contrattuale sia nulla, venendo essa in tal caso sostituita di diritto da norme imperative, ma non quando l'intero contratto sia nullo per non essere determinato l'oggetto (nella specie, il canone di una locazione urbana), se la legge non sopperisca il difetto della volonta privata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)