Sez. 2, Sentenza n. 5750 del 07/11/1979 (Rv. 402379 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA - CLAUSOLA CONTENENTE L'IMPEGNO DELLE PARTI DI INDICARE NELL'ATTO PUBBLICO DEFINITIVO UN PREZZO INFERIORE A QUELLO PATTUITO - NULLITA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON LA NORMA IMPERATIVA RISULTANTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 60 E 70 DEL DPR N 634 DEL 1972 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA - CLAUSOLA CONTENENTE L'IMPEGNO DELLE PARTI DI INDICARE NELL'ATTO PUBBLICO DEFINITIVO UN PREZZO INFERIORE A QUELLO PATTUITO - NULLITA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON LA NORMA IMPERATIVA RISULTANTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 60 E 70 DEL DPR N 634 DEL 1972 - ESCLUSIONE.*
La clausola del contratto preliminare di vendita, con la quale si conviene di indicare nell'atto pubblico di trasferimento un prezzo inferiore a quello convenuto, e nulla ai sensi degli artt 60 e 70 del DPR 26 ottobre 1972, n 634, ma non e sostituita ai sensi dello art 1419, secondo comma cod civ dalla norma imperativa risultante dal combinato disposto dei citati articoli, in quanto tale norma manca dell'elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale, affidandosi comunque alle parti contraenti la quantificazione e l'indicazione dell'esatto corrispettivo. (V 1194/77, mass n 384862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1470, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 60 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)