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Sez. 1, Sentenza n. 5088 del 22/11/1977 (Rv. 388699 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - OPERATIVITA DELLA SANZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388699-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - OPERATIVITA DELLA SANZIONE - CONDIZIONI.*

La sanzione dell'improcedibilita dell'appello, ai sensi dell'art 348 secondo comma cod proc civ, per la mancata tempestiva restituzione del fascicolo dell'appellante prima dell'udienza collegiale, non opera quando il giudice dell'impugnazione sia in grado di avere conoscenza della sentenza impugnata, in quanto prodotta da altre parti, o comunque esistente in Atti in copia autentica, o non contestata, ovvero quando il giudice medesimo sia comunque in condizione di decidere sul gravame, in relazione al contenuto dei relativi motivi ed allo stato della documentazione acquisita. (Conf 178/77, mass n 383686; (Conf 826/76, mass n 379487; (Conf 3056/74, mass n 371516; (contra 4469/76, mass n 383193; (contra 1077/74, mass n 369032; (contra 2469/72, mass n 359938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)