Sez. 1, Sentenza n. 2893 del 02/05/1980 (Rv. 406625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI.*
L'improcedibilita dell'appello prevista dal secondo comma dell'art 348 cod proc civ non e una sanzione processuale, ma e una conseguenza dell'impossibilita del giudice del gravame di esaminare e correggere la sentenza di primo grado: talche, se questa risulti egualmente acquisita al processo, pur se non prodotta dall'appellante, non puo esser dichiarata l'improcedibilita dell'appello. (Conf 1897/78, mass n 391262; (Conf 5088/77, mass n 388699; (Conf 178/77, mass n 383686; (Conf 826/76, mass n 379487; (Conf 2906/75, mass n 376958).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)