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Sez. L, Sentenza n. 5618 del 06/11/1984 (Rv. 437289 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA AVENTE AD OGGETTO UN CREDITO PECUNIARIO - REQUISITO - QUANTIFICAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437289-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA AVENTE AD OGGETTO UN CREDITO PECUNIARIO - REQUISITO - QUANTIFICAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Anche nel rito del lavoro, nonostante la formulazione parzialmente diversa dell'art. 414 n. 3 (Determinazione dell'oggetto della domanda) rispetto all'art. 163, terzo comma n. 3 cod. proc. civ.. (Determinazione della cosa oggetto della domanda), non è necessario che la domanda introduttiva del giudizio avente ad oggetto un credito pecuniario, sia originariamente determinata nel quantum, né essa è identificata dall'iniziale quantificazione eventualmente operata, ben potendo essere aumentata dall'attore in corso di causa e ridotta dal giudice con la sua pronunzia, trovando applicazione in detto rito, come in quello ordinario, il principio per cui per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche di ufficio ed anche in grado di appello con apprezzamento del giudice del merito non censurabile in Sede di legittimità se non per vizi di motivazione. (V 2242/82, mass n 420109; (Conf 153/83, mass n 424972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)