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Sez. U, Sentenza n. 2858 del 23/04/1986 (Rv. 445897 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - QUANTIFICAZIONE DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI TITOLI DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445897-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - QUANTIFICAZIONE DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI TITOLI DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*

Nel rito del lavoro, l'Onere della Determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, quando l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizioni di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta irrilevante la Mancanza di un'originaria quantificazione delle suddette pretese. (V 5618/84, mass n 437289; (V 5537/84, mass n 437201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)