Sez. U, Sentenza n. 2858 del 23/04/1986 (Rv. 445897 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - QUANTIFICAZIONE DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI TITOLI DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - QUANTIFICAZIONE DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI TITOLI DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*
Nel rito del lavoro, l'Onere della Determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, quando l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizioni di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta irrilevante la Mancanza di un'originaria quantificazione delle suddette pretese. (V 5618/84, mass n 437289; (V 5537/84, mass n 437201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)