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Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 30/01/2001 (Rv. 543535 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di pubblica utilità - Venuta meno in seguito ad annullamento di peep - Trasformazione del suolo - Risarcimento del danno - Commisurazione al valore venale - Necessità - Sopravvenienza di nuova dichiarazione di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543535-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità in seguito all'annullamento di piano per l'edilizia economica e popolare, l'attività di trasformazione del fondo privato non realizza il fenomeno dell'occupazione appropriativa, con acquisizione della proprietà all'amministrazione, bensì un illecito permanente, generatore di danno, per la liquidazione del quale, ove il privato opti per la tutela risarcitoria, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, è inapplicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 359 del 1992, dovendosi osservare la regola generale della integralità della riparazione, ed essendo aspetto saliente di tale fattispecie, qualificabile come usurpativa, l'occupazione del fondo, dallo spossessamento a danno del proprietario, attraverso la progressiva trasformazione fisica, fino alla soppressione di ogni possibilità presente e futura d'intervento circa la destinazione della res verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante, resta irrilevante che una nuova dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione di un nuovo peep, abbia preceduto, peraltro di poco tempo, la fine dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16 com. 9, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)