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Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000 (Rv. 534012 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di pubblica utilità - Venuta meno in seguito ad annullamento di piano per l'edilizia economica e popolare - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Commisurazione al valore venale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534012-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualora sia venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità, per essere stato annullato dal giudice amministrativo il piano per l'edilizia economica e popolare, pur se il fondo sia stato radicalmente trasformato e la proprietà svuotata di contenuto, non si realizza il fenomeno dell'occupazione appropriativa, ma un illecito permanente, generatore di danno, per la liquidazione del quale, ove il privato, optando per la tutela risarcitoria, rinunci implicitamente al diritto dominicale, è inapplicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis, essendo indubbio che il riferimento legislativo alle "occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità" intende esprimere un collegamento teleologico con le finalità perseguite a mezzo della procedura espropriativa, con la conseguenza che vengono meno le ragioni, evidenziate anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 30.4.1999, n. 148) per derogare alla regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza del pregiudizio cagionato al danneggiato.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16 com. 9, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)