Sez. 1, Sentenza n. 479 del 27/02/1970 (Rv. 345493 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CONSORZI AGRARI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CONSORZI AGRARI - CONDIZIONI.*
Perche si possa applicare il beneficio fiscale previsto dall'art 38 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1235, per la registrazione degli Atti e contratti che importino trapasso di diritti o obbligazioni nei confronti dei consorzi agrari e della federazione italiana dei consorzi agrari, e necessario che tra le Disposizioni del citato decreto legislativo (il cui fine e quello della trasformazione dei consorzi da enti di diritto pubblico in societa cooperative soggette alla disciplina privatistica) e l'atto negoziale 'traslativo di diritti e di obbligazionì sussista un preciso e rigoroso rapporto di conseguenzialita e cioe che l'atto sia imposto o quanto meno suggerito dalla intervenuta trasformazione dei consorzi agrari da enti morali di diritto pubblico in societa cooperative a struttura privatistica, ovvero dalla fusione in essi degli enti o delle imprese associative tra gli agricoltori aventi per loro oggetto l'utilizzazione economica di materie o di prodotti agricoli. (Conf 3803-69, massima n 344104 2933-67, massima n 330611).*
Riferimenti normativi: Legge 07/05/1948 num. 1235 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)