Sez. 1, Sentenza n. 3426 del 19/03/1992 (Rv. 476366 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere | Sentenza non definitiva sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili, del matrimonio - Ammissibilità - Sentenza definitiva - Decisione - Oggetto.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere
Ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, è ammissibile la sentenza non definitiva che pronunzi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo al definitivo non solo la decisione sulla determinazione dello assegno di divorzio, ma anche quella sull'assegnazione della casa coniugale e sul diritto alle quote delle indennità di fine lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)