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Sez. 1, Sentenza n. 2847 del 06/10/1972 (Rv. 360554 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE E COMUNALE COMPRESA NELLA REGIONE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360554-01

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE E COMUNALE COMPRESA NELLA REGIONE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*

Nella previsione della lettera a) del quinto comma dell'art 5 della legge 17 febbraio 1968, n 108 (secondo cui sono ineleggibili a consiglieri regionali coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regionè) non rientrano i dipendenti delle amministrazioni provinciali e dei comuni compresi nella regione, cioe degli enti locali 'sottoposti a controllò della regione, cui si riferiscono, invece, le successive lettere b) e C). pertanto, il dipendente di un'amministrazione provinciale compreso nella regione non e ineleggibile a consigliere regionale.*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)