Sez. 1, Sentenza n. 4188 del 11/12/1974 (Rv. 372850 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI COMPRESE NELLA REGIONE - ELEGGIBILITA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI COMPRESE NELLA REGIONE - ELEGGIBILITA.*
Nella previsione della lettera a) del quinto comma dell'art 5 della legge 17 febbraio 1968, n 108 (secondo cui sono ineleggibili a consiglieri regionali coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione) non rientrano i dipendenti delle amministrazioni provinciali e dei comuni compresi nella regione, cioe degli enti locali 'sottoposti a controllò della regione, cui si riferiscono, invece, le successive lettere b) e C). pertanto, il dipendente di un'amministrazione provinciale compreso nella regione non e ineleggibile a consigliere regionale. (Conf 2847'72, mass n 360554).*
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)