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Sez. 2, Sentenza n. 7336 del 04/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173382 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA - CONFIGURABILITÀ DI UN CONTESTO UNITARIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173382-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA - CONFIGURABILITÀ DI UN CONTESTO UNITARIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

In tema di rapina impropria l'elemento della immediatezza, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non può essere interpretato secondo la sua stretta e rigorosa dizione letterale, ma deve essere correlato al concetto di quasi-flagranza richiamato dall'art. 237 cod. proc. pen., essendo indispensabile che il lasso di tempo intercorso tra la sottrazione e la minaccia (o la violenza) sia caratterizzato da un rapporto psicologico tra il furto e la condotta successiva; non è possibile seguire, quindi, il mero criterio della progressione temporale, essendo doveroso chiarire, proprio nel rispetto del principio dell'immediatezza, se sia prospettabile un contesto unitario tra la sottrazione della cosa ed il comportamento minaccioso o violento dei responsabili indotti a tale manifestazione dalla ferma Determinazione di raggiungere i fini prefissati e, cioè, di assicurarsi il profitto e di conseguire l'impunità. (Conf mass n 151318, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)