diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 17140 del 26/06/2019 (Rv. 654365 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia concernente atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atti assunti dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Atto amministrativo presupposto - Disapplicabilità.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654365-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono; spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)