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Sez. U, Sentenza n. 8363 del 04/04/2007 (Rv. 595925 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia concernente atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Incidenza riflessa degli atti sugli "status" di una categoria di dipendenti - Rilevanza ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595925-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998 comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)