Sez. 1, Sentenza n. 9216 del 01/09/1995 (Rv. 493838 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Tasse sanitarie - Riscossione all'atto dell'importazione da paesi terzi - Carattere indebito del pagamento - Prove - Onere del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
La riscossione di tasse sanitarie all'atto dell'importazione da paesi terzi non risulta vietata dalle norme comunitarie in linea di principio ed in modo assoluto, essendo consentite delle deroghe al divieto ai sensi dell'art. 9 della direttiva n. 64/433 C.E.E. del Consiglio (relativo a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche) e dell'art. 17 par. 2 del Reg. C.E.E. n. 121/67 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e riguardante il regime degli scambi con i paesi terzi) nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio rispetto agli scambi intracomunitari al fine di rendere uniformi le condizioni di importazione da paesi terzi in relazione alla tariffa doganale comune, purché però tali diritti non superino il costo effettivo del controllo. Pertanto, essendo previste situazioni che rendono legittima l'imposizione, spetta a colui che chieda il rimborso di diritti di visita sanitaria versati all'atto dell'importazione di animali suini da paesi extracomunitari, assumendone il carattere indebito, dimostrare che l'imposizione è stata applicata al di fuori dei casi consentiti e che, quindi, il pagamento dei diritti suindicati è indebito.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE min. CEE 26/06/1964 num. 433, Regolam. Comunitario del 1967 num. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)