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Sez. 2, Sentenza n. 3590 del 25/03/1993 (Rv. 481562 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Atti e contratti relativi a diritti reali | Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo servente - Contenuto della nota di trascrizione - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 1993-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481562-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Atti e contratti relativi a diritti reali

Per stabilire se, ed in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonché l'essenza, la natura ed i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei. In particolare, in tema di servitù convenzionali, la indagine sull'opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo servente va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quanto dalla nota cennata sia dato desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)