Sez. 1, Sentenza n. 12098 del 28/11/1998 (Rv. 521208 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Sufficienza - Ulteriore esame del contenuto del titolo di acquisto - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di acquisti immobiliari del coniuge separato.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'opponibilità ai terzi di un atto trascritto deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, e non anche al contenuto del titolo di acquisto che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria del registri immobiliari. Ne consegue, ai fini "de quibus", che, nel caso di acquisto individuale operato da parte di un coniuge legalmente separato, è sufficiente la indicazione, nella nota di trascrizione, dello "status" di separato, e non è, per converso, richiesta l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio, senza che possa, in contrario, legittimamente sostenersi che "titolo di acquisto" ex art. 2657 e 2659 cod. civ. sia, nella specie, (non l'atto traslativo ma) l'atto di separazione legale in quanto atto produttivo del mutamento giuridico in ordine al singolo bene oggetto di trascrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)