Sez. 1, Sentenza n. 26201 del 07/12/2006 (Rv. 595072 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata del processo - Decorrenza del processo penale - Indagini preliminari a carico di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico - Notizia dell'ipotizzata imputazione - Informativa resa dal PM alla amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico - Antecedenza ed indipendenza rispetto a comunicazioni rese dal P.M. al diretto interessato - Rilevanza quale termine "a quo" - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, nella particolare ipotesi in cui, in ragione della qualità di pubblico dipendente dell'indagato, il P.M. procedente - prima ed indipendentemente da qualsiasi comunicazione all'interessato - informi dell'ipotizzata imputazione, ai sensi dell'art. 129 disp. att. cod. proc. pen., l'Amministrazione da cui egli dipenda, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere individuato nel momento in cui il soggetto indagato abbia percepito nella loro oggettività ancorché non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall'indagine in corso, le ripercussioni (nella specie consistite in perdita di credibilità) della notizia nell'ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 129, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)