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Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982 (Rv. 418319 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418319-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*

In tema di vendita, perché sorga la responsabilità ex art. 1489 cod. civ., nel caso che sulla cosa venduta gravino oneri o diritti reali o personali non apparenti, è sufficiente che tali oneri e diritti non siano stati dichiarati nel contratto e che il compratore non ne abbia avuto conoscenza, mentre è irrilevante, al fine di escludere tale responsabilità, la circostanza che il venditore non abbia dato espressa garanzia circa l'inesistenza di tali oneri o diritti sulla cosa o che gli stessi erano trascritti dal momento che la trascrizione non implica la conoscenza legale e neppure una presunzione di conoscenza da parte del venditore. (V 4076/78, mass n 393689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)