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Sez. 3, Sentenza n. 1237 del 02/10/2012 Ud. (dep. 10/01/2013) Rv. 254150 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello - Sentenza impugnata - Specifica indicazione delle censure - Genericità dei motivi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254150-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l'atto di appello a mezzo del quale l'imputato indichi in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che sono alla base delle censure rivolte alla sentenza impugnata, in tal modo ponendo il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi a mezzo dei quali veniva richiesta la rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)