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Sez. 4, Sentenza n. 34270 del 03/07/2007 Cc. (dep. 10/09/2007) Rv. 236945 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Tribunale del riesame - Appello - Mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - Genericità dei motivi - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236945-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)