diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021 (Rv. 662258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Azione revocatoria - Soggezione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)